martedì 10 maggio 2011
Sciopero autotrasportatori 16 maggio-20 maggio 2011
Sciopero degli autotrasportatori il 16 maggio 2011. Lo ha confermato Trasportunito sottolineando che il blocco sarà di cinque giorni, fino al 20 maggio notte. Anche gli ultimi tentativi, inclusa la recente manifestazione di protesta a Roma, di far comprendere al Governo la gravità della situazione e i rischi di un fermo che è diventata la scelta della disperazione per una categoria metodicamente gabbata da tre anni di promesse non mantenute, sono falliti. «Ieri - precisa Franco Pensiero, presidente di Trasportounito - abbiamo lanciato un ultimo appello al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, che non ha trovato il tempo di ricevere la categoria. Per una associazione giovane come Trasportounito non è facile assumersi un impegno così gravoso, ma abbiamo deciso l'estrema manifestazione di protesta, indipendentemente dalle sigle, per difendere tutto l'autotrasporto che è stato privato di quelle norme elementari senza le quali il mercato non esiste e le imprese falliscono, oppure, per sopravvivere devono cedere all'illegalità». «Per tre anni - ribadisce Pensiero - gli autotrasportatori hanno raccolto solo norme prive di contenuti pratici ed espressamente scritte per essere violate. Ora è venuto il momento di difendere il reale valore del nostro lavoro.
martedì 3 maggio 2011
Permesso per guidare la macchina 3 ore al giorno anche per chi ha avuto la sospensione
Permesso speciale per guidare la macchina 3 ore al giorno per recarsi al lavoro anche per coloro che hanno la patente sospesa per ubriachezza. È una delle novità inserite nel nuovo Codice della Strada che più ha suscitato richieste di chiarimenti, ma non è l'unica. Così il Ministero dell'Interno (dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) ha deciso di diffondere lo scorso 22 aprile una circolare chiarificatrice sulla nuova normativa stradale. Tra le materie prese in esame dalla circolare 6535 c'è, appunto, quella indicata nell'articolo 218 del nuovo Codice (comma 2) come "Sanzione accessoria della sospensione della patente" e che prevede uno speciale permesso di tre ore giornaliere per motivi di lavoro. La circolare «ritiene opportuno precisare che l'autorizzazione, oltre ad essere subordinata alle condizioni tassativamente indicate nella norma, quali l'assenza di incidente conseguente all'infrazione che ha determinato la sospensione e la possibilità di concessione per una sola volta, non è da reputarsi ammissibile qualora sia connessa a fattispecie che hanno rilevanza penale». Analogamente - aggiunge la circolare - «l'autorizzazione deve ritenersi preclusa con riguardo alle infrazioni costituenti reato contemplate nell'articolo 187 riferito alla 'Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacentì. Chiarimenti resosi necessari anche a seguito delle polemiche sollevate attorno alla questione la scorsa estate sulla 'facilita» con la quale venivano riammessi alla guida automobilisti indisciplinati. La circolare ministeriale dà inoltre spiegazioni su altri articoli del Codice della Strada: la modalità di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie (art. 202 bis); l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato (art. 224 ter); la depenalizzazione delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l (art. 186) che, «accertate prima dell'entrata in vigore della normativa, e come tali aventi rilevanza penale, rivestono ora, sotto il profilo sanzionatorio, natura amministrativa». La circolare chiarisce anche il ricorso al giudice di pace (art. 204 bis), con una semplificazione procedurale che rende superfluo il preventivo inoltro al Ministero dei ricorsi ai giudici di pace, e i requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida (art. 120).
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